PREMESSA
INQUADRAMENTO
- PRINCIPI INFORMATORI
L'INFORMAZIONE
- A CHI DARE
- A CHI COMPETE DARE
- MODALITÀ
- CARATTERISTICHE E CONTENUTO
- CASI PARTICOLARI
IL CONSENSO
- CARATTERISTICHE
- FORMA
- CASI DI IMPOSSIBILITÀ DI CONSENTIRE
DEL SOGGETTO DEL TRATTAMENTO
- SPECIFICHE PREVISIONI NORMATIVE
IN TEMA DI CONSENSO
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
GRUPPO DI LAVORO AUSL
CITTÀ DI BOLOGNA
Premessa
Da tempo ormai è riconosciuto al paziente il diritto di partecipare alle decisioni
riguardanti la scelta di trattamenti sanitari, diagnostici o terapeutici.
Ancorché in ambito sanitario, nella più parte dei casi, sia fuor di realtà sostenere
una equiordinazione tra i due interlocutori: medico e paziente, poiché impari
è il livello di conoscenza delle problematiche attinenti alla salute tra paziente
e professionista, e diversa è la condizione psicologica degli attori della relazione,
è ormai largamente condiviso il principio bioetico di "autonomia", teso a promuovere
il pieno rispetto dell'autodetermianzione dell'assistito.
Sul piano culturale, all'affermarsi della doverosità dell'acquisizione del consenso
ha portato energico contributo la crisi del modello "paternalistico" della medicina
con il coevo diffondersi di alternativi modelli di rapporto medico-paziente
basati su una tendenziale uguaglianza tra gli interlocutori sul piano della
libertà di decidere in tema di salute.
L'assenso del paziente ai trattamenti diretti alla propria persona è stato altresì
favorito da un diffondersi di preoccupazioni legali, connesse alle possibili
conseguenze di un agire medico carente di un consenso dell'assistito.
La volontà del paziente deve peraltro necessariamente confrontarsi con la valutazione
tecnica del professionista, non solo medico.
Condizione essenziale per garantire al paziente la possibilità di assumere una
decisione consapevole è che egli sia compiutamente informato riguardo alle proprie
condizioni di salute ed alle possibilità di trattamento disponibili, con correlati
vantaggi e svantaggi.
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Inquadramento giuridico
Il tema dell'informazione e del consenso può essere esaminato sotto diversi
profili:
Le indicazioni
esplicite del legislatore non sono numerose; forse legate più alla contingenza
del caso concreto (es. art. 18 L. 194/78 dove è punita l'interruzione della
gravidanza senza il consenso della donna) che ad una volontà di disciplina generale
della materia.
L'agire medico è legittimato, di norma, dalla volontaria adesione del paziente
alla proposta di trattamento; il fondamento giuridico di tale asserzione ha
il rango di norma costituzionale: è l'art. 32 Cost., 2° comma, che dispone :
"Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana".
Dal divieto di trattamenti obbligatori si evince dunque la generale regola della
libertà dei trattamenti sanitari.
La rilevanza del consenso informato è stata ulteriormente accresciuta da una
pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 471/90) affermante che la libertà
personale –sancita dall'art. 13 Cost.: "La libertà personale è inviolabile
… non è ammessa ...restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge...")-
comprende anche la libertà di disporre del proprio corpo, con il corollario
della necessità di un consenso del paziente in ordine alle prestazioni sanitarie
che lo riguardino.
Negli anni '90, il diritto di autodeterminazione del paziente in ordine alla
propria salute ha trovato pieno riconoscimento in una serie di convergenti sentenze
della Corte di Cassazione che hanno riaffermato che "la salute non è un
bene che possa essere imposto coattivamente al soggetto interessato, dal volere
o, peggio, dall'arbitrio altrui, ma deve fondarsi esclusivamente sulla volontà
dell'avente diritto, trattandosi di una scelta che.. riguarda la qualità della
vita e che pertanto lui e lui solo può legittimamente fare" –sent. 699
del 21/4/1992.
Nel nostro ordinamento, gli esempi di trattamento sanitario obbligatorio sono
eccezioni che devono trovare fondamento e disciplina in una precisa disposizione
di legge a tutela di un rilevante interesse della collettività e nel rispetto
del valore della persona umana.
Negli altri casi rimane ferma la libertà di ciascuno di curarsi secondo le proprie
scelte personali.
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Principi informatori
L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha portato poi ad evidenziare
i seguenti concetti fondamentali:
Anche i Codici
deontologici hanno recepito tali princìpi contemplando una serie di dettati
specifici che costituiscono linee guida per i professionisti sanitari.
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L'informazione
L'informazione fa parte della BUONA CONDOTTA MEDICA; costituisce un VERO E PROPRIO
DOVERE CONTRATTUALE; è INTEGRATIVA DELLA PRESTAZIONE SANITARIA tanto da diventare
prestazione sanitaria essa stessa; dalla sua omissione possono derivare responsabilità
professionali e pretese risarcitorie (Cass. 29/3/76 n. 1132; Id. 26/3/81 n.
1773; Id. 25/11/94 n. 10014).
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A chi dare informazione
L'informazione va data alla persona, maggiorenne e capace di intendere e volere,
a cui il trattamento sanitario si riferisca.
è questi il titolare primario –anche ai sensi della L. 675/96, sul trattamento
dei dati e la tutela della privacy-.
In caso di paziente di minore età –con eccezione del minore emancipato=sposato,
equiparato al maggiorenne, per il compimento di atti di ordinaria amministrazione-,
ferma la valutazione caso per caso dell'opportunità di informare anche il minore,
in rapporto alle sue capacità di intendere, titolari dell'informativa sono gli
esercenti la potestà di genitore (genitori legittimi, naturali, adottivi) o,
in assenza di costoro, il tutore.
Qualora non sia possibile contattare gli esercenti la potestà -oppure il tutore-,
ci si deve indirizzare al Giudice tutelare.
Lo stesso Giudice sarà adito nell'ipotesi di discordanza di pareri tra gli esercenti
la potestà oppure allorché tali esercenti convergano nell'adottare una decisione
che appaia al medico contraria agli interessi del minore assistito.
Se il titolare –oppure i suoi legali rappresentanti: esercenti la potestà di
genitore; tutore- lo permette esplicitamente, informazioni sullo stato di salute
possono essere date anche a terzi.
Va rispettata la volontà del titolare maggiorenne e capace
di intendere e volere di non ricevere informazioni: in tale
ipotesi, il medico potrà prospettare al paziente l'impossibilità di dar seguito
ad un trattamento in carenza di valutazione congiunta oppure potrà richiedere
dall'assistito l'autorizzazione ad attuare la strategia diagnostica o terapeutica
che egli ritenga più adeguata, ancorché all'insaputa del paziente.
Non ci si può nascondere l'estrema delicatezza di quest'ultima opzione, riguardo
alla quale appare prudente che il sanitario dia corso a riferimento scritto,
con firma del paziente.
Quando si tratti di persona maggiorenne ma incapace di intendere o volere, il
legale rappresentante è il tutore, a cui, in analogia a quanto detto per i minori,
ci si deve riferire, senza tralasciare l'informativa al paziente, per quanto
sia possibile.
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A chi compete dare informazione
Ogni professionista sanitario è onerato del dovere informativo.
Il medico principalmente, compendiando in sé la responsabilità della complessiva
gestione del trattamento sanitario; anche gli altri operatori che intervengano
nel processo assistenziale peraltro devono improntare il loro agire al rispetto
della libera determinazione del paziente, ponendolo in condizione di essere
correttamente informato riguardo alle pratiche ricadenti nella loro sfera di
competenza.
Particolare attenzione va posta all'aspetto informativo all'interno di équipes
assistenziali –tipicamente in contesto ospedaliero, ancorché non esclusivamente-,
poiché si tratta di:
Per l'esecuzione
di indagini diagnostiche su degente, l'informativa deve partire dal medico che
propone al paziente l'accertamento (nella più parte dei casi si tratterà del
medico di reparto –coincidendo in tale evenienza il proponente con il prescrittore-;
in altri casi potrà trattarsi anche del consulente specialista –mero proponente,
poiché la prescrizione deve originare dal medico dell'U.O. di degenza-).
I medesimi criteri troveranno applicazione anche per il paziente non degente.
È di tutta evidenza che il paziente deve giungere al medico esecutore già consapevole
della prestazione che quest'ultimo dovrebbe porre in essere.
Il medico erogatore, peraltro, dovrà accertarsi che il paziente sia stato adeguatamente
informato, avendo egli, per la specifica prestazione richiestagli, la responsabilità
dell'agire diretto sull'assistito.
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Modalità dell'informazione
Considerato che nel processo comunicativo tre sono le componenti principali:
emittente, mezzo di comunicazione, ricevente (o fruitore), si dovranno attentamente
considerare le caratteristiche del paziente allo scopo di modulare il linguaggio
per rendere comprensibile il messaggio al destinatario dell'informazione.
Questa deve essere quanto più possibile completa e veritiera –salvo il dettato
deontologico di lasciare adito sempre alla speranza, anche nelle situazioni
più critiche, specie in mancanza di certezze assolute che neppure la scienza
può fornire-.
Si può effettuare una prima distinzione tra: momenti informativi di maggior
rilievo, attinenti alla rappresentazione del quadro clinico, con correlate decisioni
diagnostiche e/o terapeutiche; e informazioni per così dire routinarie o minimali,
relative a pratiche sanitarie rientranti nella più generale esposizione già
compiuta.
Se per queste ultime la contestualità con l'agire appare ineludibile, per i
momenti informativi di maggior impegno e per approfondimenti conoscitivi, si
rivela essenziale l'individuazione di tempi e luoghi consoni.
Si dovrebbe assicurare al paziente un colloquio all'insegna del riserbo, della
disponibilità e della serenità.
È di tutta evidenza che dialogare con il malato in presenza di terzi, oppure
con frequenti interruzioni per altri impegni del medico, non facilita la comunicazione
e non pone il paziente nelle condizioni più idonee per recepire il contenuto
dell'informazione.
Oltre che all'attività informativa spontaneamente originante dal medico e diretta
al paziente, importanza va riservata anche all'attività informativa scaturente
da esplicita richiesta dell'assistito.
La vita ospedaliera del paziente è sovente caratterizzata da incertezze, ansia,
paure derivanti dal non conoscere a che cosa andrà incontro.
Le esitazioni nel richiedere precisazioni, talora motivate da timore, conseguono
per lo più a difficoltà di dialogo con interlocutori non sempre provvisti di
disponibilità ad ascoltare ed a rispondere.
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Caratteristiche e contenuto dell'informazione
L'informazione, parte costitutiva del rapporto assistenziale, deve soddisfare
alle seguenti caratteristiche, frutto di consolidata elaborazione giurisprudenzale:
È comune opinione che si debba informare il paziente relativamente ad indagini
diagnostiche e ad interventi terapeutici comportanti un apprezzabile rischio,
ritenendosi superfluo nei restanti casi.
Per prospettazione dei rischi si intendono quelli prevedibili, e non quelli
anomali al limite del caso fortuito, in modo da non "terrorizzare" il paziente
ed indurlo ad un calcolo delle probabilità puramente statistico anziché ad una
scelta consapevole.
Il professionista sanitario dovrebbe peraltro sempre tener presenti i limiti
delle conoscenze scientifiche, mutevoli nel tempo e nons empre esaustive.
Se può apparire superfluo il dovere di informare relativamente alle attività
routinarie non comportanti apprezzabili rischi, non va trascurata
in ogni caso una espressa richiesta del paziente di essere informato anche riguardo
ad atti di tal natura.
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Casi particolari
Il recente Codice di Deontologia Medica del 1998 dedica ampio spazio al dovere di informativa: gli artt. 30 e 31 ribadiscono i princìpi in materia fornendo una guida preziosa per i professionisti sanitari. A tal proposito vale la pena di riassumere alcune indicazioni in esso contenute:
Il consenso
Affinchè il consenso possa considerarsi valido, deve possedere le seguenti caratteristiche:
Quando il rapporto
sia su base personale, la sostituzione del sanitario verso il qaule è stata
manifestata opzione del paziente, senza l' assenso di quest'ultimo, non è legittima.
Per contro, negli ordinari ricoveri ospedalieri ed in ogni altra situazione
nella quale al paziente non sia data facoltà di scelta del professionista, il
consenso dato ad un medico vale anche nei riguardi degli altri sanitari dell'équipe
trattante.
A quest'ultimo
proposito, si pone il problema della vincolatività o meno dei testamenti
in vita o direttive anticipate (c.d. living will).
La dottrina ha operato una distinzione tra due diverse situazioni, escludendo
il carattere vincolante unicamente in relazione alle manifestazioni di volontà
"generiche" non riferibili ad un determinato e specifico contesto; al contrario
si è diffusa l'opinione in base alla quale la volontà diviene vincolante se
si riferisce ad una specifica situazione relativa ad una malattia già in atto
per la quale il soggetto conosce pienamente diagnosi e prognosi.
In questa seconda ipotesi, pur in assenza del requisito dell'attualità, la volontà
è chiaramente espressa.
La Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, all'art. 9 stabilisce
che "saranno presi in considerazione i desideri in precedenza espressi in
ordine ad un trattamento sanitario da parte di un paziente che, al momento del
trattamento, non è in grado di manifestare la sua volontà".
L'art. 34 del Codice di deontologia medica del 1998, al secondo comma, prevede:
"Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà
in caso di grave pericolo di vita, non può non tener conto di quanto precedentemente
manifestato dallo stesso".
Il consenso può essere revocato: tale facoltà non incide comunque
sulla liceità dell'attività già compiuta.
Ne consegue che:
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La forma del consenso
La forma è sostanzialmente libera, salve le ipotesi in cui è espressamente prevista
da una specifica norma di legge.
Nei restanti casi, si ritiene sufficiente una volontà, in qualunque modo espressa,
dalla quale risulti l'intenzione di sottoporsi al trattamento medico.
La forma scritta può essere utile sotto il profilo probatorio; la giurisprudenza,
tuttavia, è attenta non tanto ad una sottoscrizione di un modulo -che a volte
non consente di sapere se il trattamento è stato pienamente inteso dal paziente-
ma al fatto che risulti che il medico ha parlato con il paziente e si è reso
conto di essere stato compreso.
La forma scritta non esclude quindi il sindacato del giudice sulla effettività
del consenso.
Il Codice di deontologia medica, all'art. 32, attribuisce alla forma scritta
funzione integrativa e non sostitutiva del processo di informazione.
La forma scritta è obbligatoria per:
A titolo meramente esemplificativo, ben lungi dal voler proporre elenco esaustivo e tanto meno vincolante, si possono citare le seguenti tipologie di prestazioni per le quali sarebbe consigliabile valutare la opportunità di informazione e successiva acquisizione di consenso per iscritto:
Gravi dilemmi
si pongono al medico di fronte a pazienti che non accettino un trattamento stimato
necessario dal professionista (es.: trasfusione di sangue da parte di Testimoni
di Geova, oppure alimentazione/idratazione da parte di chi persegua sciopero
della fame o della sete).
Fermo il dovere del medico di rispettare la volontà del proprio assistito –come
sancito anche dal Codice di deontologia professionale-, va tuttavia precisato
che quando il rifiuto del paziente riguardi una prestazione ritenuta dal medico
essenziale per dar corso ad un dato trattamento (es.: trasfusione correlata
ad intervento chirurgico), il medico ha facoltà di non impegnarsi nell'esecuzione
del trattamento gravato da condizioni giudicate troppo rischiose.
Se poi il rispetto della volontà dell'assistito dovesse condurre a danno grave
per la salute del medesimo od anche a mettere a repentaglio la stessa vita,
il medico si troverebbe di fronte al bivio: rispettare la volontà validamente
espressa dal paziente, fino alle estreme conseguenze oppure intervenire contro
la volontà del paziente.
Non si può tacere che entrambe le condotte potrebbero essere passibili di addebiti
di responsabilità: nella prima evenienza, per aver omesso di soccorrere persona
versante in pericolo di vita; nel secondo caso, per aver violato la volontà
del paziente e/o per avergli arrecato lesione indebita (indebita per il fatto
che l'agire medico è legittimato dal consenso dell'avente diritto).
Taluni ritengono invocabile, per i casi appena prospettati, lo stato
di necessità – fattispecie prevista dall 'art. 54 C.p. "Non è punibile
chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare
sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da
lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto
sia proporzionato al pericolo".
Si ritiene che alla scriminante dello stato di necessità sia dato ricorrere
in via del tutto eccezionale, solo in assenza di volontà validamente espressa
dal paziente ed allorquando si debba adottare una decisione indifferibile, gravemente
incidente sulla salute o la vita stessa dell'assistito.
La dottrina ha prospettato alcuni casi di prestazione chirurgica che, eseguita
senza il consenso, appare giustificata dallo stato di necessità:
In ogni caso, se
manca l'attualità del pericolo e la necessità di salvare il malato da un danno
grave alla sua persona, qualsiasi intervento medico in cui manca il consenso
del paziente deve considerarsi illecito.
Si riportano nel seguito specifiche previsioni normative in tema di consenso.
AIDS
Art. 5 L. 135/90
"3- Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti
ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo
interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV nell'ambito
di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano
stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione
delle persone interessate.
4- La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti
per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona a cui tali
esami sono riferiti". Si apre, in proposito, la delicatissima e controversa
questione dell'informazione ai partners di pazienti HIV +, quando i pazienti
neghino l'assenso a tale informazione.
I.V.G.
Art. 12 L. 194/78
"Se la donna è di età inferiore ai 18 anni, per l'IVG è richiesto l'assenso
di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi
90 giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione
delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate,
rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il... medico..
espleta i compiti...e rimette .. una relazione, corredata del proprio parere,
al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare...sentita
la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della
relazione trasmessagli, può autorizzare la donna.. a decidere la IVG.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo
per la salute della minore di 18 anni, indipendentemente dall'assenso di chi
esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica
l'esistenza delle condizioni che giustificano l'IVG..."
Art. 13 L.194/78
"Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta (di IVG) può
essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito
non tutore, che non sia legalmente separato.
.. la richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla
donna..."
Prescrizioni farmaci fuori indicazioni ministeriali
Art. 3, comma 2, L.94/98
"In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa
informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare
un medicinale prodotto indistrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione
o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata…
qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente
non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata
quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e
purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche
accreditate in campo internazionale."
Sangue
Art. 19 DM 15.1.91
"La trasfusione di sangue, di emocomponenti e di emoderivati costituisce una
pratica terapeutica non esente da rischi; necessita pertanto del consenso informato
del ricevente".
Art. 4 DM 1.9.95
".. Il consenso è espresso mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione
conforme al testo allegato al presente decreto, da unire alla cartella clinica".
Sperimentazione clinica
Il problema del consenso a procedure o trattamenti sperimentali è particolarmente
delicato.
Il soggetto passivo della sperimentazione può essere persona malata oppure sana.
Presupposti etico-giuridici per una corretta sperimentazione sono: la volontarietà
della partecipazione ed una compiuta informazione.
Anche i protocolli sperimentali in "doppio cieco" -caratterizzati dalla somministrazione
ad alcuni soggetti di placebo, all'insaputa sia del somministratore sia del
paziente- impongono che al paziente sia data informazione sulla possibilità
che egli sia arruolato nel contingente di coloro che riceveranno non il farmaco
verosimilmente attivo bensì il placebo di controllo.
Il Codice italiano di deontologia medica dispone:
Art. 46 "La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo
devono ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità dell'integrità
psicofisica e della vita della persona.
Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere
espresso per iscritto liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione
sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti nonché sui rischi potenziali
e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori o incapace è ammessa solo la sperimentazione per
finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve essere
espresso dai legali rappresentanti ……..".
DM 15.7.1997 –allegato su Linee guida per la buona pratica clinica,
punto 4.8 (sperimentazione clinica)
".. Il modulo di consenso informato scritto ed ogni altra informazione scritta
che deve essere fornita ai soggetti, devono essere riveduti ogni volta che divengano
disponibili nuove informazioni importanti pertinenti per il consenso del soggetto.
Qualsiasi modulo di consenso informato scritto e le informazioni scritte modificati
devono ricevere l'approvazione/parere favorevole dell'IRB/IEC prima di essere
usati. Il soggetto od il suo rappresentante legalmente riconosciuto devono essere
informati tempestivamente qualora divengano disponibili nuove informazioni rilevanti
per la volontà del soggetto a continuare la sua partecipazione allo studio.
La comunicazione di queste informazioni deve essere documentata……."
In situazioni d'emergenza, quando non è possibile ottenere il previo consenso
del soggetto, bisogna chiedere il consenso del suo rappresentante legalmente
riconosciuto, se presente. Qualora non sia possibile ottenere il previo consenso
del soggetto, e non è disponibile il suo rappresentante legalmente riconosciuto,
l'arruolamento del soggetto deve richiedere le misure descritte nel protocollo
e/o in altri documenti, con l'approvazione/parere favorevole documentato dell'IRB/IEC,
per tutelare i diritti, la sicurezza ed il benessere del soggetto e per assicurare
la conformità alle disposizioni normative applicabili. Il soggetto, o il suo
rappresentante legalmente riconosciuto, deve essere informato in merito allo
studio il più presto possibile e deve essere chiesto il consenso a continuare
ed ogni altro consenso, eventualmente necessario."
Art. 108 D.L.vo 230/95
"Le esposizioni di persone a scopo di ricerca clinica possono essere effettuate
soltanto con il consenso scritto delle persone medesime, previa informaizone
sui rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti e solo nell'ambito
di programmi approvati dal Ministro della sanità, che può stabilire, in relazione
ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte….
In caso di minori o di soggetti con ridotta capacità di intendere e di volere,
il consenso.. deve essere espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza".
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Gruppo di lavoro
Il documento è frutto del gruppo di lavoro dell'AUSL Città di Bologna ed in
particolare: della dott.ssa Gabriella Negrini, medico legale e laureata in giurisprudenza,
titolare del modulo di Medicina legale e bioetica del Presidio ospedaliero (redattrice);
della dott.ssa Orsola Bianchi, laureata in Giurisprudenza ed operante c/o Settore
legale AUSL; della dott.ssa Mirella Valdiserra, laureata in Giurisprudenza,
responsabile Settore legale AUSL.
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